IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 18 - INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE SANITARIA |
articolo 78 - tecnologie informatiche |
Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce l’acquisizione del consenso, la tutela
della riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza,
la sicurezza delle tecniche.
Il medico, nell’uso di tecnologie di informazione e comunicazione di dati
clinici, persegue l’appropriatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel
rispetto degli eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole
partecipazione della persona assistita. Il medico, nell’utilizzo delle tecnologie di
informazione e comunicazione a fini di prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica,
o tali da influire sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità,
appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della persona
e degli indirizzi applicativi allegati.
|
articolo 79 - innovazione e organizzazione sanitaria |
Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al fine del
continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti agli individui e alla
collettività, opponendosi a ogni condizionamento che lo distolga dai fini
primari della medicina. Il medico garantisce indipendenza di giudizio
e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione sanitaria.
|
HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE |