il comma 5 dell’articolo 15
Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura,
semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico. Le verifiche concernono
le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con esito positivo,
ai programmi di formazione continua,e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e
presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma
nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.
è sostituito dal seguente:
I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato,
secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, avente ad oggetto norme in materia di trasparenza, valutazione e riconoscimento
del merito nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati
raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato
dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale.
Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice,
di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni
sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione
di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di
soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite
l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione
professionale allo scadere dell'incarico.
L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo
9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: a decorrere dal 31 maggio 2010,
data di entrata in vigore del decreto le amministrazioni pubbliche che alla scadenza di un incarico
di livello dirigenziale, anche a seguito di processi di riorganizzazione interna, non intendono confermare
l'incarico a suo tempo conferito ad un dirigente, anche in assenza di una valutazione negativa,
possono conferire al medesimo dirigente un incarico diverso anche di valore economico inferiore.
Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.
(decade in particolare il comma 8 dell’articolo 39 del CCNL 1998_2001 della dirigenza medica, che stabiliva
che Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di
ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo
stesso deve essere conferito un incarico di pari valore economico, secondo i criteri e
le modalità stabiliti dalla normativa contrattuale vigente, e dal regolamento aziendale
per il conferimento degli incarichi dirigenziali.)
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