DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158 - disposizioni urgenti in materia sanitaria
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE
criteri e parametri per la valutazione del danno biologico

Gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (codice delle assicurazioni private) definiscono i criteri e parametri che devono essere adottati, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità (articolo 138) e di lieve entità (articolo 139)
Per quanto concerne il danno biologico per lesioni di non lieve entità, intendendo come tali quelle che comportano menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; l’articolo 138 prevede l’adozione di una tabella unica nazionale che stabilisce il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Lo stesso articolo 138 precisa che:

  1. agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

  2. la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

  3. il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

  4. il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

  5. il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
L’articolo 139 considera danno biologico permanente per lesioni di lieve entità quello derivante da lesioni che determinano una invalidità permanente pari o inferiore al nove per cento e stabilisce che per tali lesioni sia liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente calcolato secondo algoritmi di calcolo stabiliti dal decreto stesso. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto. Lo stesso articolo 139 stabilisce che per il risarcimento di una danno biologico temporaneo, sia liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
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