Gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (codice delle assicurazioni private)
definiscono i criteri e parametri che devono essere adottati, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
per il risarcimento del danno biologico di non lieve entità (articolo 138) e di lieve entità (articolo 139)
Per quanto concerne il danno biologico per lesioni di non lieve entità, intendendo come tali quelle che
comportano menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; l’articolo 138 prevede
l’adozione di una tabella unica nazionale che stabilisce il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Lo stesso articolo 138 precisa che:
agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto
all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base
delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali,
l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino
al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro
delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
L’articolo 139 considera danno biologico permanente per lesioni di lieve entità quello derivante da lesioni
che determinano una invalidità permanente pari o inferiore al nove per cento e stabilisce che per tali
lesioni sia liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale
di invalidità del relativo coefficiente calcolato secondo algoritmi di calcolo stabiliti dal decreto stesso.
L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola
cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto
è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto. Lo stesso articolo 139 stabilisce che per
il risarcimento di una danno biologico temporaneo, sia liquidato un importo di euro trentanove virgola
trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.