IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014
TITOLO 7 - RICERCA E SPERIMENTAZIONE

articolo 48 - sperimentazione umana
Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita, dell'integrità psicofisica e nel rispetto della dignità della persona. La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso. Il medico informa il soggetto reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo restando il diritto dello stesso di ritirarsi in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità assistenziale. Nel caso di minore o di incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione patologica in essere o alla sua. Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.
articolo 49 - sperimentazione clinica
Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia. La redazione del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non delegabile del medico sperimentatore. Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.
articolo 50 - sperimentazione sull'animale
Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto dell’ordinamento vigente e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
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