IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 7 - RICERCA E SPERIMENTAZIONE |
articolo 48 - sperimentazione umana |
Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente
fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita, dell'integrità psicofisica
e nel rispetto della dignità della persona. La sperimentazione sull’uomo è subordinata
al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla contestuale e idonea
informazione del medico curante indicato dallo stesso. Il medico informa il soggetto
reclutato in merito agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi,
fermo restando il diritto dello stesso di ritirarsi in qualsiasi momento, garantendo
in ogni caso la continuità assistenziale. Nel caso di minore o di incapace, la
sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative
alla condizione patologica in essere o alla sua. Il medico documenta
la volontà del minore e ne tiene conto.
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articolo 49 - sperimentazione clinica |
Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini preventivi o
diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se sono scientificamente
fondati la loro sicurezza e il razionale della loro efficacia. La redazione
del rapporto finale di una sperimentazione è una competenza esclusiva e non
delegabile del medico sperimentatore. Il medico garantisce che il soggetto
reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili
al mantenimento o al ripristino dello stato di salute.
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articolo 50 - sperimentazione sull'animale |
Il medico attua la sperimentazione sull'animale nel rispetto
dell’ordinamento vigente e persegue l’impiego di metodi e mezzi
idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve le norme
in materia di obiezione di coscienza.
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HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE |