articolo 38 - dichiarazioni anticipate di trattamento
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Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta
e datata da parte di persona capace e successive a un’informazione medica di cui resta traccia documentale.
La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure
diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni
di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali.
Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e
clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità
di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.
Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del
paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio arbitrale previsto
dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque
tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.
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articolo 39 - assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza |
Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione
dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la
sua opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità
e la qualità della vita. Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza
del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti
di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto
delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
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