IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 3 - RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA |
articolo 20 - relazione di cura |
La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione
e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla
reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su
un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.
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articolo 21 - competenza professionale |
Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere. |
articolo 22 - rifiuto di prestazione professionale |
Il medico può rifiutare la propria prestazione professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione. |
articolo 23 - continuità delle cure |
Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame. |
articolo 24 - certificazione |
Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati o oggettivamente documentati. |
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